STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SGARAGE


 

Articolo 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l’Associazione di promozione sociale denominata SGARAGE, anche identificabile in sigla SGARAGE APS, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.


Articolo 2 SEDE
L’associazione ha sede attualmente in Roma, via Lavaredo n.1, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, purché all’interno del territorio dello stato italiano.


Articolo 3
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, ove necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. Potrà inoltre associarsi o federarsi ad altri Enti analoghi di cui potrà costituire un’articolazione territoriale e/o funzionale.


Articolo 4 DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

 


Articolo 5 OGGETTO
L’associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione ha quale scopo quello di realizzare iniziative di formazione, promozione, sviluppo e diffusione della creatività sotto qualsiasi forma.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:
. a)  di promuovere la creatività ad ogni livello, dalla progettazione alla realizzazione di un’idea, mediante la creazione di corsi, laboratori, officine artistiche e culturali, convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli, e quant’altro utile allo scopo;
. b)  di far esprimere ai giovani il proprio talento, apprendendo nuovi saperi e antiche conoscenze, attraverso lo studio e la formazione sia pratica che teorica;
. c)  di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì disagio soggettivo e sociale;
. d)  di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, promuovendo e diffondendo la formazione la conoscenza di arti e mestieri come occasione di crescita e recupero della persona;
. e)  di perseguire la cultura della sostenibilità ambientale contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.
L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi di solidarietà sociale.


Articolo 6 SOCI
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a. presentare domanda di iscrizione all’Associazione;
b. accettare le norme del presente Statuto nonché dell’eventuale ente nazionale di promozione
sociale di appartenenza;
c. versare la quota associativa e le eventuali quote previste per il tesseramento o la frequenza.
Espletate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far parte dell’Associazione. Nei sette giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa e di tesseramento. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può domandare, per iscritto entro i sette giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del consiglio Direttivo sia sottoposta all’Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.
Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell’Associazione l’associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni.
Gli associati hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.


Articolo 7
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.


Articolo 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per: – Decesso;

  • Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
  • Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
  • Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 9 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  • b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: –  beni mobili ed immobili:
  • –  donazioni, lasciti o successioni;
  • Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
  • I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

Articolo 10 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione: .

a)  l’Assemblea dei Soci,

  • .a)  l’Assemblea dei Soci,
  • . b)  il Consiglio Direttivo;
  • . c)  il Collegio dei revisori (ove istituito);
  • . d)  i Probiviri (ove istituito);
  • . e)  il Presidente.
  • Salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei Revisori, e ferma la possibilità di retribuire i componenti degli organi collegiali per attività che esulano dalla loro carica, espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le spese relative all’espletamento degli incarichi assunti negli organi collegiali e autorizzate dal Consiglio Direttivo saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione. ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l’assemblea ha, il compito: a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

Articolo 12 L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti in prima convocazione e il voto favorevole di la metà più uno degli associati intervenuti in seconda convocazione. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione. CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica sei anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 17 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 18 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 19 Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica sei anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

    • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione; – redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
      • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • ogni più ampio potere riguardo all’apertura e tenuta del conto bancario e/o postale intestato all’Associazione, ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto di conto corrente e di depositare la propria firma per l’operatività sul conto nonché quella di delegare eventuali altri soggetti all’operatività sul conto;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
    Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
    Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.


Articolo 20 PROBIVIRI
L’Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica sei anni,cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.


Articolo 21 COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno o qualora norme di legge lo rendano obbligatorio, può eleggere un Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori legali e dura in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente nonché verificare che il bilancio dell’Associazione sia redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.


Articolo 23 ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il rendiconto economico e finanziario annuale che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, eventualmente prorogabili a sei qualora sussistano giustificate motivazioni di rinvio.


Articolo 24 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Articolo 25 NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.